In caso di trasferimento d’autorità di uno dei due coniugi è possibile chiedere il trasferimento dell’altro, se questi è un impiegato della pubblica amministrazione?
L’istituto del ricongiungimento familiare consente al pubblico dipendente coniugato o soltanto convivente, con prole di età pari od inferiore a tre anni, di chiedere di essere trasferito temporaneamente e comunque, per un periodo non superiore a tre anni, nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. La normativa di riferimento è il d.lgs. n. 151/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8.3.2000, n. 53”.

Per il personale militare.

Viene in rilievo l’art. 1493 del Codice dell’Ordinamento Militare, d.lgs n. 66/2010, il quale prevede espressamente che “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità”. Con la precisazione però che per nella specie da un lato il ricongiungimento familiare si applica anche ai militari, dall’altro, il loro particolare status (e soprattutto le specifiche funzioni che la p.a. di appartenenza è chiamata a svolgere) legittima il riconoscimento in capo agli uffici competenti di margini di discrezionalità più ampi, a tutela delle esigenze del Comando di appartenenza.

Avv. Antonio Verde
Associazione Professionale ConLega

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