
La rimozione o lo spostamento di tramezzi negli edifici esistenti si è rivelata, negli ultimi anni, un terreno fertile di contenziosi. Ciò che in apparenza costituisce un semplice intervento edilizio interno può, in realtà, incidere sull’equilibrio statico del fabbricato e determinare rilevanti responsabilità.
Nella specie il giudizio trae origine dalla demolizione, da parte del proprietario di un locale al piano terra, di un tramezzo che, in quanto tale, non era originariamente un “elemento strutturale”, ma che aveva progressivamente assunto funzione di sostegno per il solaio soprastante, costruito negli anni ’50 con capacità portante ridotta e progressivamente deformato fino a gravare in parte su di esso.
Segnatamente, la rimozione del tramezzo determinò un aggravamento delle deformazioni e la formazione di lesioni nelle murature e nelle finiture dell’appartamento soprastante.La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 4867 del 25 febbraio 2025 fissa un ulteriore punto fermo sul tema, chiarendo che un tramezzo, pur nato come elemento privo di funzione portante, può nel tempo assumere un ruolo strutturale di fatto e che la sua demolizione può essere considerata causa diretta dei danni arrecati agli appartamenti sovrastanti.
Avv. Antonio Verde
Associazione Professionale ConLega

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