ART. 13 COMMA 1 PUNTO VIII CCNL MOBILITÀ 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia letto domicilio”. Pertanto, al docente coniuge convivente del personale militare (o categoria equiparata) viene riconosciuta, nelle operazioni di trasferimento, la precedenza sia nei trasferimenti provinciali, sia in quelli interprovinciali (non nei movimenti comunali della fase I), limitatamente alla provincia nel cui Comune sia stato trasferito il coniuge e purché la prima preferenza espressa nel modulo di domanda si riferisca a tale comune in cui il coniuge è stato trasferito d’autorità. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili occorre indicare come prima preferenza il comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.

Avv. Antonio Verde
Associazione Professionale ConLega

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