La vigente normativa riconosce al militare-studente (a partire dal 1995, anno in cui è stato esteso a tutti i militari il contenuto dell’articolo 78 [2] del D.P.R. n. 782 del 1985, previsto per il personale per la Polizia di Stato) 150 ore annue per la frequenza di corsi scolastici, universitari e post universitari, fruibili anche per raggiungere la sede dove si svolgono gli esami e per i giorni necessari allo svolgimento delle relative prove (articolo 18 del D.P.R. n. 394 del 1995 per EI, MM e AM e articolo 54 del D.P.R. n. 395 del 1995 per CC e GdF). Peraltro, “per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio […], possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno […]” (articolo 16 del D.P.R. n. 163 del 2002 per EI, MM e AM e articoli 59 del D.P.R. n. 164 del 2002 e 42 del D.P.R. n. 51 del 2009 per CC e GdF. Si consiglia, quindi, di chiedere ulteriori informazioni all’ufficio personale del vostro Ente per: sapere se esistano nella vostra Forza Armata/Arma/Corpo ulteriori istituti (anche a livello di ristoro economico) che tutelino il diritto allo studio; evitare di incorrere in problemi “applicativi”. Infatti, mi risulta, ad esempio, che alcuni comandi abbiano introdotto specifici format per certificare le assenze dal lavoro per studio, oppure facciano differenza tra Università site nella località sede di servizio e non, tra le Università “tradizionali” e quelle telematiche eccetera. Non posso concludere senza fare un brevissimo accenno al fatto che qualora vogliate partecipare “ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro” potete sempre pensare di richiedere il “congedo per la formazione”, una specie di aspettativa non retribuita riconosciuta a livello generale dall’articolo 5 [3] della legge n. 53 del 2000 e, nello specifico, al personale EI, MM e AM dall’articolo 15 del D.P.R. n. 52 del 2009, nonché al personale CC e GdF dall’articolo 57 del D.P.R. n. 164 del 2002.

Avv. Antonio Verde Associazione Professionale ConLega

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