Consiglio di Stato del 3 giugno 2025, n. 4832

Limiti della Cila Tardiva la sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2025, n. 4832, offre un quadro molto chiaro in tema di cambio di destinazione d’uso, modifiche prospettiche e utilizzo della CILA tardiva, ossia la comunicazione presentata a lavori già iniziati o conclusi, che non costituisce un titolo sanante in senso proprio. Come chiarisce la pronuncia del Supremo Consesso amministrativo la CILA tardiva:
è ammessa esclusivamente per interventi che, se dichiarati tempestivamente, avrebbero potuto essere eseguiti legittimamente con una CILA(manutenzione straordinaria senza variazioni di volumetria, prospetti o destinazione d’uso);
non può essere utilizzata per regolarizzare interventi che richiedono permesso di costruire o SCIA;
comporta comunque l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative.
Nel caso di specie, il proprietario ha inteso qualificare come manutenzione straordinaria un insieme di opere che configuravano una ristrutturazione edilizia. Si tratta di ipotesi in cui la CILA tardiva non produce effetti legittimanti, lasciando integro il potere dell’amministrazione di disporre l’annullamento d’ufficio e l’ordine di ripristino.

Avv. Antonio Verde
Associazione Professionale ConLega

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