
La Cassazione, per la prima volta dopo l’entrata in vigore del D.M. 206 del 2024, conferma che la presentazione della costituzione di parte civile e della relativa procura speciale può ancora avvenire in udienza.
In accoglimento dell’eccezione proposta dal difensore dell’imputato, il Tribunale non ammetteva la costituzione, rilevando la mancanza dei presupposti di cui all’art. 122, comma 2 bis, cod. proc. pen., che prevede il deposito telematico della procura speciale in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
La Cassazione osserva, che il atteso che:
“il mancato rispetto del disposto del comma 2-bis dell’art. 122 cod. proc. pen. non risulta sanzionato né dalla sanzione di nullità, né da quella di inammissibilità e che anzi il disposto del comma 3 dell’art. 111-bis cod. proc. pen. così come quello del comma 3 dell’art. 111-ter cod. proc. pen. appaiono lasciare aperta la strada – quantomeno fino al momento in cui il processo penale telematico non andrà completamente a regime – al deposito (purché tempestivo) in forma analogica degli atti”.
Avv. Antonio Verde
Associazione Professionale ConLega

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